Premessa

Le regole contenute nel presente documento hanno come presupposto il rispetto di ogni norma di legge e l’adozione di una condotta eticamente corretta ed equa da parte di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano per la società, anche solo occasionalmente. Ogni Esponente Aziendale è obbligato al rispetto del presente Codice Etico di comportamento ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per perseguire un modello di produzione eticamente responsabile.

Art. 1. Ambito di applicazione

I collaboratori si obbligano ad osservare le disposizioni del presente Codice all’atto dell’assunzione in servizio, in qualsiasi veste, ovvero all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Art. 2. Ottemperanza delle leggi

Il collaboratore della nostra Azienda rispetta le leggi nazionali ed i regolamenti vigenti nelle località ove prestiamo il nostro servizio. Agisce utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla normativa e conduce l’attività aziendale rispettando le regole fissate dalla legge. Il comportamento individuale o collettivo di tutti i collaboratori nell’ambito dell’operato aziendale deve essere in sintonia con le politiche aziendali e con quanto riportato nel presente codice.

Art. 3. Comportamento del Collaboratore

Il Collaboratore svolge la propria opera con impegno e costanza, attendendo con solerzia alle mansioni ed agli incarichi affidatigli. Ciascun esponente Aziendale, nello svolgimento delle proprie mansioni, deve rispettare i principi di correttezza, buona fede, trasparenza e lealtà, nei confronti sia dei colleghi, sia di terzi con cui viene in rapporto. Sono vietati:

  • il perseguimento di interessi personali o di terzi a deterioramento di quelli aziendali;
  • l’abusivo sfruttamento, nell’interesse personale o di terzi, del nome e della reputazione dell’Azienda presso cui si opera, nonché delle informazioni acquisite e delle opportunità d’affari apprese nel corso dell’espletamento delle proprie funzioni;
  • la divulgazione dei dati di qualunque genere relativi all’attività dell’azienda dei quali il collaboratore è venuto a conoscenza a seguito dei servizi resi. Inoltre non potrà comunicare a terzi dati ed informazioni sulle attività svolte e sui servizi erogati né potrà pubblicare i contenuti degli stessi essendo essi di proprietà della ditta. Ogni informazione ed altro materiale ottenuto dai collaboratori in relazione al proprio impiego/attività è di proprietà della Adastra Engineering srl. Tali informazioni possono riguardare sia attività attuali che future. Evitare di diffondere notizie o informazioni aziendali che possano essere di beneficio a terzi e dannose per l’azienda. Evitare di fornire a chiunque indicazioni o nozioni tecniche che non siano state debitamente e preventivamente autorizzate. Evitare di mostrare o di fornire copia di qualsivoglia documento aziendale con particolare riferimento ai documenti cartografici e informatizzati, se non debitamente e preventivamente autorizzati. Evitare di fornire notizie o informazioni che in collaboratore non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali od altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore, da fornitori, appaltatori o ditte concorrenti o comunque interessate alle forniture ed agli appalti aziendali. Il collaboratore non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all’acquirente, in relazione all’acquisto di beni o servizi per ragioni d’ufficio.

Art. 4. Comportamento anti-corruzione

È proibito al personale e a tutti coloro che operano, anche occasionalmente, per la Società di richiedere, promettere, offrire oppure ricevere omaggi, regali o benefici, potenziali o effettivi, da/a soggetti esterni alla Società, siano essi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, rappresentanti di governo, pubblici dipendenti o privati cittadini, sia italiani che di altri Paesi, tali da determinare una condotta illecita finalizzata al conseguimento di un vantaggio anche non economico.
È vietata la realizzazione da parte degli amministratori, dipendenti, collaboratori e/o di qualsiasi altri soggetto che agisca per conto della società di comportamenti, e/o anche solamente il tentativo e/o l’organizzazione/pianificazione, e/o anche a titolo di concorso, finalizzati alla realizzazione dei seguenti reati:

  • Ricettazione. E’ vietato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare (c.p. art. 648)
  • Riciclaggio. E’ vietato sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa (c.p. art. 648-bis).
  • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. E’ vietato impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (c.p. art. 648-ter).
  • Autoriciclaggio. E’ vietato impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa (c.p. art. 648-ter.1).
  • Traffico illecito di influenze. E’ vietato, sfruttando le relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente far dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. E’ sanzionato anche il soggetto che indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

Art. 5. Conflitto di interessi

Obblighi di astensione. Il collaboratore, nell’esercizio della sua funzione, deve evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse ossia qualsiasi attività in cui si persegua un interesse diverso da quello dell’impresa o attraverso la quale il collaboratore si avvantaggi personalmente, per suo conto o per conto di terzi, di opportunità d’affari dell’impresa. Ciascun collaboratore che ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto tra il proprio interesse personale, per suo conto o per conto di terzi, e l’interesse della società, deve darne comunicazione immediata secondo l’opportunità, al vertice operativo della società in cui esercita la propria attività, restando valide le norme specifiche previste dal Codice Civile.

Art. 6. Obbligo di riservatezza

Il collaboratore occasionale non può svolgere la sua attività a favore di più committenti salvo diverso accordo tra le parti. Il collaboratore occasionale non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi (art. 64 del Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003). E’ severamente vietato diffondere senza autorizzazione informazioni riservate. Questa politica riguarda la diffusione in qualunque modo: ad esempio attraverso relazioni, copie di relazioni, qualunque forma di riassunto scritto, conversazioni, immagini, oppure attraverso le chat room su Internet. In aggiunta, ogni informazione sanitaria personalmente riconducibile ai dipendenti della Società deve essere trattata con la massima riservatezza. I documenti, le relazioni e gli archivi della Società sono di sua esclusiva proprietà.. In quanto tali, non è consentito trasportarli o conservarli fuori dai locali del Gruppo ed è necessario restituirli alla Società quando questo lo richiede, oppure alla conclusione del rapporto di lavoro.

Art. 7. Contributi

Il denaro dell’Azienda non può essere utilizzato per elargire contributi diretti od indiretti che non rientrino nelle regole o negli accordi aziendali. Il criterio utilizzato è quello della trasparenza. Adastra Engineering srl non rimborserà quei collaboratori che effettueranno tali spese per ragioni personali ed effettuerà azione di rivalsa verso coloro che erogheranno tali contributi in nome dell’Azienda senza averne acquisito opportuna autorizzazione.
Art. 8. Rispetto e tutela della dignità, della salute, della sicurezza sul lavoro e della privacy.
Le risorse umane sono un aspetto fondamentale dell’Azienda. Adastra Engineering srl è impegnata al raggiungimento dei propri obiettivi senza effettuare alcuna discriminazione nei confronti dei collaboratori ed offre pari opportunità sulla base delle qualifiche professionali dei singoli. Non sono ammesse discriminazioni basate sulla politica, sul sindacato, sulla religione, sulla razza o sul sesso, nel rispetto delle leggi in vigore. I rapporti tra i diversi livelli di responsabilità o tra diverse funzioni dovranno svolgersi con lealtà e correttezza. Le informazioni e le comunicazioni dovranno essere complete ed accurate e tali da non ingenerare confusioni che possano rendere possibili dei danni nei confronti dell’Azienda.

Art. 9. Tutela Ambientale

Nello svolgimento delle loro funzioni i collaboratori si impegnano a rispettare la vigente normativa in materia di tutela e protezione ambientale e promuovono una conduzione delle proprie attività nel rispetto dell’ambiente con un corretto utilizzo delle risorse disponibili.

Art. 10. Tutela del patrimonio aziendale

Ciascuno è direttamente e personalmente responsabile della conservazione dei beni materiali e delle risorse aziendali affidate per l’espletamento dei propri compiti, nonché dell’utilizzo delle stesse in modo proprio e conforme all’interesse aziendale.

Art. 11. Violazioni del Codice

La violazione delle norme del presente Codice porta alle sanzioni disciplinari previste per legge nonché, a seconda della gravità, ad eventuali azioni legali, civili o penali. L’inosservanza del presente codice assume anche rilievo con riferimento all’assegnazione degli incarichi ed alla collocazione del collaboratore, nonché ai fini della valutazione e della corresponsione di incentivi economici.

Art. 12. Diffusione e divulgazione del Codice Etico

La Società si impegna a comunicare a tutti i soggetti Destinatari i valori ed i principi contenuti nel Codice, e a garantirne la diffusione interna ed esterna, mediante:

  • la distribuzione a tutti i dipendenti e collaboratori;
  • l’affissione in un luogo accessibile e la pubblicazione sul sito internet aziendale.

Tutto il personale dipendente, collaboratori, consulenti e i principali fornitori, clienti, devono prendere visione del Codice e impegnarsi a seguire le prescrizioni e le regole in esso contenute.